OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania

Diventare psicologo

Il sistema d’istruzione universitaria 3+2 è articolato su più livelli e prevede:

Laurea triennale

E’ il titolo di primo livello rilasciato al termine del corso di formazione della durata di tre anni. Fornisce una preparazione di tipo teorico-metodologico generale e competenze professionali di tipo tecnico-operativo. Per conseguire il diploma di laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, articolati secondo il piano delle attività formative proposte . Con la laurea Triennale è possibile inserirsi nel mondo del lavoro, accedere al secondo livello del corso di laurea specialistica, accedere ai corsi di perfezionamento per conseguire un master di primo livello (durata: 1 anno) che consente di acquisire conoscenze e abilità di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di livello progettuale.

Per esercitare la professione di dottore in tecniche psicologiche è obbligatorio essere iscritti alla Sezione B dell’Albo degli Psicologi.

Laurea Specialistica

E’ il titolo di secondo livello che viene rilasciato al termine del corso di formazione della durata di due anni dopo la laurea triennale. Fornisce una formazione avanzata per esercitare attività professionali a elevata qualificazione. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti comprensivi di quelli (180) già acquisiti attraverso una laurea di primo livello. E’ possibile iscriversi ai corsi di laurea specialistica dopo il conseguimento della laurea triennale prevista dal nuovo ordinamento.

Con la laurea specialistica è possibile: inserirsi nel mondo del lavoro, accedere ai corsi di dottorato di ricerca (durata: 3 o 4 anni) che consentono di acquisire quelle conoscenze e competenze di carattere scientifico che sono richieste nell’ambito della carriera universitaria o in centri di ricerca avanzata, accedere ai corsi per conseguire un diploma di specializzazione (durata: 3 anni) che consente di acquisire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali, accedere ai corsi di perfezionamento per conseguire un master di secondo livello (durata: 1 anno) che consente di acquisire conoscenze e abilità di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di livello progettuale.

Per esercitare la professione di psicologo è obbligatorio essere iscritti alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi.

Tirocinio obbligatorio

La legge sull’Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art.5) ed il successivo decreto Ministeriale del 13. 1. 1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico. Informazioni generali

Il tirocinio è un periodo di formazione obbligatorio ed ha le seguenti finalità:

  • integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche
  • apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche
  • essere capaci di riflettere e discutere sulle attività proprie ed altrui
  • iniziare a lavorare in uno specifico setting professionale con altre persone.

Il tirocinio è un periodo di formazione obbligatoria ai fini dell’iscrizione all’esame di Stato per la sezione B (ai cui iscritti spetta il titolo professionale di Dottore in tecniche psicologiche) e all’esame di Stato per la sezione A (ai cui iscritti spetta il titolo professionale di psicologo).

A partire dall’attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 con inizio dall’anno accademico 2008/2009, ed in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 328/2001 e dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy), il tirocinio professionalizzante/praticantato, richiesto per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo e alla sezione A dell’Albo, sarà regolato dalle seguenti norme.

Lauree triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24 ex DM 270/2004)

Il tirocinio semestrale (pari a 500 ore) richiesto per l’ammissione all’esame di Stato – sezione B dell’Albo deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea.

Lauree magistrali in Psicologia (LM-51 ex DM 270/2004)

Il tirocinio professionalizzante per i laureati magistrali richiesto per l’ammissione all’esame di Stato – sezione A dell’Albo, deve avere la durata di un anno (pari 1000 ore) e deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea. Allo scopo di ottimizzare i tempi di svolgimento del tirocinio in relazione ai periodi di svolgimento delle sessioni degli Esami di Stato, questo dovrà essere iniziato nelle due date fissate in precedenza per il vecchio ordinamento (15 marzo e 15 settembre) atteso che l’interessato abbia già conseguito il titolo di studio.

Rimangono invariate le norme relative al conteggio delle ore ed alle eventuali assenze dal tirocinio. Iscritti ai corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/1999 (norme transitorie) Restano valide le norme attuali, che prevedono che il tirocinio possa essere effettuato anche durante il corso di studi, per gli studenti che risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. 509/1999 e che terminino il loro tirocinio entro dicembre 2010 (lauree specialistiche) ed entro settembre 2010 (lauree triennali).

Dove si può svolgere il tirocinio?

Il tirocinio post-lauream può essere svolto presso i Dipartimenti e gli Istituti di discipline psicologiche delle Università oppure presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei dalle autorità accademiche d’intesa con il competente Consiglio dell’Ordine.

I tirocini di norma, possono essere svolti sia all’interno che all’esterno dell’Università, e sono così configurati

Tirocini extra moenia

  1. Dipartimenti universitari o Istituti di discipline psicologiche presso Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
  2. Aziende Sanitarie Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
  3. Enti pubblici quali Ministeri, Regioni, Province e Comuni, ecc., in cui operano strutture o servizi aventi finalità psicologiche;
  4. Provveditorati agli Studi nonché istituzioni scolastiche statali e non statali di ogni ordine e grado che rilascino titoli di studio con valore legale;
  5. Enti privati, intesi sia come Aziende di produzione e di consulenza che come Associazioni, Enti ausiliari, Cooperative sociali, Comunità terapeutiche legalmente riconosciuti;
  6. Istituzioni di ricerca (ad esempio il CNR., ISFOL, ENEA, ecc).

I tirocini post-lauream presso i suddetti Enti possono essere svolti soltanto dopo la stipula di un’apposita convenzione tra la Facoltà di Psicologia e l’Ente interessato. La determinazione del numero dei tirocinanti che ogni Ente può accogliere è a discrezione dell’Ente, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

Tirocini intra moenia

Appartengono a questa tipologia i tirocini che vengono realizzati all’interno di Dipartimenti, Istituti, Centri Interdipartimentali e Servizi Universitari che appartengono all’Università. In questi casi non è necessario che la struttura si convenzioni con la Facoltà di Psicologia e il supervisore può essere sia uno psicologo iscritto all’Albo sia un docente/ricercatore di disciplina psicologica.

Chi supervisiona il tirocinio?

La supervisione del tirocinio può essere effettuata sia da uno psicologo iscritto all’Albo professionale da almeno 3 anni, sia da un docente o ricercatore universitario di disciplina psicologica. Secondo quanto indicato all’art. 4 del regolamento tirocini emanato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi, al supervisore spettano, per l’intera durata del tirocinio, le seguenti funzioni:

  •  introdurre al contesto entro il quale si svolge il tirocinio;
  • effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell’esperienza, definendo operativamente gli obiettivi, i metodi e le fasi, armonizzandole con le caratteristiche del contesto;
  • verificare, attraverso un costante monitoraggio, l’esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i relativi suggerimenti per integrare o correggere l’esperienza medesima;
  • esplicare una funzione didattica integrativa, a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano durante il monitoraggio;
  • procedere infine ad una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con l’intero contesto istituzionale in cui il tirocinio è stato realizzato.

Per i laureati in Psicologia secondo il vecchio ordinamento didattico, (previgente la riforma di cui al D.M. 509/99) e che hanno svolto un anno di tirocinio, fino alle sessioni di esame di stato di abilitazione professionale dell’anno 2010 (L.102 del 3/8/2009), le prove consistono in:

  1. una prova scritta vertente sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento;
  2. una prova pratica consistente nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo;
  3. una prova orale consistente in un colloquio individuale riguardante l’elaborato scritto nonché argomenti teorico – pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio professionale.

Per coloro che hanno conseguito la laurea specialistica afferente la classe 58/S (DM 509/99) ed hanno svolto e concluso il tirocinio annuale previsto dall’art. 52 del D.P.R. 5/06/2001 n. 328 e per coloro che hanno conseguito una laurea megistrale LM 51 (DM 170/04), le prove consistono in (DPR 328/01):

  1. una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
  2. una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell’assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
  3. una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
  4. una prova orale sugli argomenti delle prove scritte e su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Professione: Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Possono iscriversi coloro che hanno conseguito la laurea nella classe 34 (DM 509/99) e hanno svolto e concluso il tirocinio annuale previsto dall’art. 53 del D.P.R. 5/06/2001 n. 328; coloro che hanno conseguito la laurea nella classe L24 (DM 270/04) e hanno svolto un tirocinio semestrale post-lauream; i laureati afferenti la classe 58/S, i laureati secondo il vecchio ordinamento didattico in Psicologia, coloro che hanno conseguito la laurea magistrale LM-51 (DM 270/04).

Le prove consistono in: (DPR 328/01)

  1. una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
  2. una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
  3. una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all’interno di un progetto proposto dalla commissione;
  4. una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell’attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Per i laureati in Psicologia secondo il vecchio ordinamento didattico, (previgente la riforma di cui al D.M. 509/99) e che hanno svolto un anno di tirocinio, fino alle sessioni di esame di stato di abilitazione professionale dell’anno 2010 (L.102 del 3/8/2009), le prove consistono in:

  1.  una prova scritta vertente sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento;
  2. una prova pratica consistente nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo;
  3. una prova orale consistente in un colloquio individuale riguardante l’elaborato scritto nonché argomenti teorico – pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio professionale.

Per coloro che hanno conseguito la laurea specialistica afferente la classe 58/S (DM 509/99) ed hanno svolto e concluso il tirocinio annuale previsto dall’art. 52 del D.P.R. 5/06/2001 n. 328 e per coloro che hanno conseguito una laurea megistrale LM 51 (DM 170/04), le prove consistono in (DPR 328/01):

  1. una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
  2. una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell’assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
  3.  una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
  4. una prova orale sugli argomenti delle prove scritte e su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Professione: Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Possono iscriversi coloro che hanno conseguito la laurea nella classe 34 (DM 509/99) e hanno svolto e concluso il tirocinio annuale previsto dall’art. 53 del D.P.R. 5/06/2001 n. 328; coloro che hanno conseguito la laurea nella classe L24 (DM 270/04) e hanno svolto un tirocinio semestrale post-lauream; i laureati afferenti la classe 58/S, i laureati secondo il vecchio ordinamento didattico in Psicologia, coloro che hanno conseguito la laurea magistrale LM-51 (DM 270/04).

Le prove consistono in: (DPR 328/01)

  1. una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
  2. una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
  3. una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all’interno di un progetto proposto dalla commissione;
  4. una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell’attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Figure professionali

Chi è lo psicologo?

Lo psicologo possiede i seguenti requisiti:
Laurea in Psicologia (Laurea specialistica 3+2)
Tirocinio post- lauream di un annoEsame di Stato di abilitazione all’esercizio della professioneIscrizione all’Albo – Sez. A degli Psicologi.
La professione di psicologo è istituita con la legge 56/89. La Legge sopracitata recita all’art. 1: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione- riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.

Chi è lo psicoterapeuta?

Lo Psicologo abilitato all’esercizio della Psicoterapia è in possesso di una specifica Specializzazione in Psicoterapia, formazione post-universitaria di quattro anni.
La Legge 56/89 regola l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, con l’art. 3: “L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. “Normativa di riferimentoLegge 18 febbraio 1989, n. 56 (1)Ministero Università e Ricerca scientifica e tecnologica Decreto 11 dicembre 1998, n. 509Ministero Università e Ricerca – Decreto 24 luglio 2006

Chi è il Dottore in tecniche psicologiche?

Il D.P.R. 328/2001 ha modificato l’Ordinamento della professione istituendo nell’Albo due diverse sezioni:
l Sezione A – Psicologo – con laurea specialistica in Psicologia (5 anni)
l Sezione B – Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro o Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità – con laurea in Scienze e tecniche psicologiche (3 anni).
Con il DPR 32801 e successive modifiche, allo Psicologo è affidato anche il compito di coordinare il lavoro degli iscritti nella Sez. B. In allineamento con i paesi europei, quindi, anche in Italia per essere abilitati a svolgere l’attività di “Psicologo” è necessaria la laurea specialistica (cinque anni).
Le attività professionali che formano oggetto delle professioni degli iscritti all’Albo nella Sezione B, sono così individuate:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro: realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita; applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane; applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività; esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza; utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo; collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore; b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità: partecipazione all’équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente ;attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze; collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità; collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale; utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo; collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
Normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 Legge 11 luglio 2003, n. 170

Allegati

Ultimo aggiornamento

9 Luglio 2021, 07:07