OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania

Laurea Abilitante: TPV e PPV e disposizioni transitorie

LINEE DI INDIRIZZO SUI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI – ottobre 2022

AGGIORNAMENTO TIROCINIO UNIVERSITÀ VANVITELLI – febbraio 2023

AGGIORNAMENTO TIROCINIO UNIVERSITÀ FEDERICO II – febbraio 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TUTOR PER TPV – gennaio 2024


La laurea in Psicologia diventa abilitante

Pubblicati i decreti attuativi della Legge n. 163/2021

La Legge n. 163/2021 recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti ha modificato le modalità attraverso cui sarà possibile conseguire nel prossimo futuro l’abilitazione professionale per alcune professioni sanitarie. La norma prevede che l’abilitazione allo svolgimento della professione di psicologo avverrà in concomitanza con l’esame finale per il conseguimento della laurea e consisterà in una “prova pratica valutativa delle competenze professionali” acquisite nell’ambito del tirocinio.

Cambia anche il tirocinio, che da post lauream diventa interno ai corsi di studio e viene riformato in maniera tale da poter consentire l’acquisizione di almeno 30 crediti formativi universitari.

Il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia in base a tale riforma presuppone quindi il possesso dell’abilitazione professionale e diventa titolo valido ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi, che rimane obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione.

Come previsto dalla Legge n. 163/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno recentemente adottato i decreti attuativi della riforma, nello specifico:


La riforma dell’ordinamento didattico

Il tirocinio pratico-valutativo

Il tirocinio pratico-valutativo (TPV) viene svolto all’interno dei corsi di studio e consiste in “attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale”, competenze che fanno riferimento agli atti tipici della professione di psicologo (art. 1, L. n. 56/1989). 

Tale tirocinio è articolato in 20 crediti formativi universitari (CFU): a ciascun credito corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Le ulteriori attività professionalizzanti, articolate in 10 CFU, vengono svolte nell’ambito del propedeutico corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24), con la possibilità – per chi ha conseguito il titolo di primo livello ai sensi dell’ordinamento previgente – di veder riconosciute attività formative ed esperienze pratiche dettagliate dalla norma; se ciò non risulti possibile i laureati triennali acquisiscono i CFU in aggiunta ai 120 in cui è articolato il corso di laurea magistrale (art. 2 comma 6 e comma 7).

La supervisione del tirocinio è affidata a uno psicologo con iscrizione all’Albo da almeno 3 anni, chiamato a svolgere una valutazione del tirocinante e a compilare un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente.

Il tirocinio è superato con il conseguimento di un giudizio conclusivo d’idoneità, che dà titolo per accedere all’Esame finale abilitante. In caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere il TPV o parte di esso.

La prova pratica valutativa

La prova pratica valutativa (PPV)  precede la discussione della tesi di laurea ed è “finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze”.

La PPV è unica, viene svolta in maniera orale e viene superata con un giudizio di idoneità, che permette di accedere alla discussione della tesi di laurea.

Adeguamento delle Università e passaggi ai nuovi percorsi formativi

Le Università sono tenute ad adeguare i corsi di laurea in Psicologia al contenuto della riforma a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa valutazione positiva dell’accreditamento dei corsi di studio. 

Coloro che alla data di entrata in vigore dell’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo sono iscritti ai corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) dei previgenti ordinamenti possono optare per il passaggio ai nuovi corsi di studio afferenti alla classe di laurea L-24 modificata dal decreto.


Disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di Psicologo

La Legge n. 163/2021 prevede inoltre delle disposizioni transitorie, specifiche sia per chi consegue (o ha conseguito) la laurea in psicologia in base al previgente ordinamento didattico non abilitante sia per chi ha concluso il tirocinio professionalizzante secondo la normativa in fase di superamento.

Norme per i laureati in Psicologia che hanno concluso il tirocinio ma non hanno ancora conseguito l’abilitazione

Il  Decreto n. 554 del 6 giugno 2022 adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca detta alcune disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di psicologo. Il decreto stabilisce che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale e che non hanno conseguito l’abilitazione professionale tramite superamento dell’esame di Stato secondo le norme previgenti conseguono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale sulle attività svolte durante il tirocinio professionale e su aspetti di legislazione e deontologia professionale (art. 1).

Ai sensi dell’art. 2 del decreto, le sessioni dell’esame di Stato relative agli anni 2022202320242025 2026 sono indette con Ordinanza del Ministero dell’Università e della Ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 163/2021, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa.

È consentito l’accesso alla prova orale abilitante ai possessori di diploma di laurea in Psicologia (V.O.) o di Laurea Specialistica classe 58/S in base l’ordinamento previgente o di Laurea Magistrale in Psicologia – classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente e che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

La prova e la valutazione attengono alle “attività pratiche supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo”.

La prova pratica è superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100.

Norme per i laureati in Psicologia secondo il previgente ordinamento che non hanno ancora svolto il tirocinio

Il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 prevede che i possessori di Laurea Magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici (non abilitanti) acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo superando un tirocinio pratico valutativo (TPV) e una prova pratica valutativa (PPV).

Il tirocinio pratico valutativo è articolato in 30 CFU e ha una durata complessiva di 750 ore. Il tirocinio viene svolto in contesti operativi presso enti esterni convenzionati con le università (in parte strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se ciò non fosse possibile, il TPV può essere svolto anche interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università).

Il tirocinio, opportunamente supervisionato, prevede “l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale” competenze che fanno riferimento agli atti tipici della professione di psicologo (art. 1, L. n. 56/1989).

Il tirocinio è superato con il conseguimento di un giudizio d’idoneità, che dà titolo per accedere all’Esame finale abilitante. In caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere il TPV o parte di esso.

Il Decreto prevede che le Università, su richiesta del laureato, ai fini della valutazione del TPV possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al conseguimento della laurea. Se il riconoscimento non consente di conseguire tutti e 30 i CFU previsti (750 ore) il laureato chiede all’università presso cui si è laureato l’ammissione al tirocinio ai fini dell’integrazione.

La prova pratica valutativa è organizzata dall’università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia LM-51 che emana il relativo bando.

La prova è unica e ha ad oggetto l’attività svolta durante il TPV, legami tra teorie/modelli e pratiche professionali e gli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La prova pratica è superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100.


Legge n. 163/2021 – Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Decreto Ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022

Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022

Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022

Ultimo aggiornamento

1 Febbraio 2024, 17:10