OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania

Tirocinio ed Esame Di Stato

Tirocinio

La legge sull’Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art.5) ed il successivo decreto Ministeriale del 13. 1. 1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico. Informazioni generali.

Il tirocinio è un periodo di formazione obbligatorio ed ha le seguenti finalità:

  • integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche
  • apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche
  • essere capaci di riflettere e discutere sulle attività proprie ed altrui
  • iniziare a lavorare in uno specifico setting professionale con altre persone.

Il tirocinio è un periodo di formazione obbligatoria ai fini dell’iscrizione all’esame di Stato per la sezione B (ai cui iscritti spetta il titolo professionale di Dottore in tecniche psicologiche) e all’esame di Stato per la sezione A (ai cui iscritti spetta il titolo professionale di psicologo).

A partire dall’attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 con inizio dall’anno accademico 2008/2009, ed in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 328/2001 e dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy), il tirocinio professionalizzante/praticantato, richiesto per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo e alla sezione A dell’Albo, sarà regolato dalle seguenti norme.

Lauree triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24 ex DM 270/2004)

Il tirocinio semestrale (pari a 500 ore) richiesto per l’ammissione all’esame di Stato – sezione B dell’Albo deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea.

Lauree magistrali in Psicologia (LM-51 ex DM 270/2004)

Il tirocinio professionalizzante per i laureati magistrali richiesto per l’ammissione all’esame di Stato – sezione A dell’Albo, deve avere la durata di un anno (pari 1000 ore) e deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea. Allo scopo di ottimizzare i tempi di svolgimento del tirocinio in relazione ai periodi di svolgimento delle sessioni degli Esami di Stato, questo dovrà essere iniziato nelle due date fissate in precedenza per il vecchio ordinamento (15 marzo e 15 settembre) atteso che l’interessato abbia già conseguito il titolo di studio.

Rimangono invariate le norme relative al conteggio delle ore ed alle eventuali assenze dal tirocinio. Iscritti ai corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/1999 (norme transitorie) Restano valide le norme attuali, che prevedono che il tirocinio possa essere effettuato anche durante il corso di studi, per gli studenti che risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. 509/1999 e che terminino il loro tirocinio entro dicembre 2010 (lauree specialistiche) ed entro settembre 2010 (lauree triennali).

Dove si può svolgere il tirocinio?

Il tirocinio post-lauream può essere svolto presso i Dipartimenti e gli Istituti di discipline psicologiche delle Università oppure presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei dalle autorità accademiche d’intesa con il competente Consiglio dell’Ordine.

I tirocini di norma, possono essere svolti sia all’interno che all’esterno dell’Università, e sono così configurati

Tirocini extra moenia

  1. Dipartimenti universitari o Istituti di discipline psicologiche presso Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
  2. Aziende Sanitarie Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
  3. Enti pubblici quali Ministeri, Regioni, Province e Comuni, ecc., in cui operano strutture o servizi aventi finalità psicologiche;
  4. Provveditorati agli Studi nonché istituzioni scolastiche statali e non statali di ogni ordine e grado che rilascino titoli di studio con valore legale;
  5. Enti privati, intesi sia come Aziende di produzione e di consulenza che come Associazioni, Enti ausiliari, Cooperative sociali, Comunità terapeutiche legalmente riconosciuti;
  6. Istituzioni di ricerca (ad esempio il CNR., ISFOL, ENEA, ecc).

I tirocini post-lauream presso i suddetti Enti possono essere svolti soltanto dopo la stipula di un’apposita convenzione tra la Facoltà di Psicologia e l’Ente interessato. La determinazione del numero dei tirocinanti che ogni Ente può accogliere è a discrezione dell’Ente, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

Tirocini intra moenia

Appartengono a questa tipologia i tirocini che vengono realizzati all’interno di Dipartimenti, Istituti, Centri Interdipartimentali e Servizi Universitari che appartengono all’Università. In questi casi non è necessario che la struttura si convenzioni con la Facoltà di Psicologia e il supervisore può essere sia uno psicologo iscritto all’Albo sia un docente/ricercatore di disciplina psicologica.

Chi supervisiona il tirocinio?

La supervisione del tirocinio può essere effettuata sia da uno psicologo iscritto all’Albo professionale da almeno 3 anni, sia da un docente o ricercatore universitario di disciplina psicologica. Secondo quanto indicato all’art. 4 del regolamento tirocini emanato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi, al supervisore spettano, per l’intera durata del tirocinio, le seguenti funzioni:

  •  introdurre al contesto entro il quale si svolge il tirocinio;
  • effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell’esperienza, definendo operativamente gli obiettivi, i metodi e le fasi, armonizzandole con le caratteristiche del contesto;
  • verificare, attraverso un costante monitoraggio, l’esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i relativi suggerimenti per integrare o correggere l’esperienza medesima;
  • esplicare una funzione didattica integrativa, a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano durante il monitoraggio;
  • procedere infine ad una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con l’intero contesto istituzionale in cui il tirocinio è stato realizzato.

Esame Di Stato

Esame di Stato 2022

Con Ordinanza n. 444 del 5 maggio 2022 il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha stabilito che “L’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo è conseguita previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale, che verrà disciplinata dal decreto ministeriale attuativo dell’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163” (art. 9).

Con la stessa Ordinanza il MUR ha stabilito che la prima e la seconda sessione 2022 degli Esami di abilitazione professionale sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.

Per maggiori informazioni:

Università degli Studi di Napoli Federico II http://www.unina.it/didattica/post-laurea/esami-di-stato

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” https://www.unicampania.it/index.php/studenti/esami-di-stato/bandi

RACCOMANDAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), la Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e l’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) riuniti nel Tavolo Tecnico Università del CNOP concordano nel proporre le seguenti raccomandazioni in merito alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per Psicologi (Sezione A e Sezione B) per la prima sessione del 2020.

SCARICA QUI LA NOTA 

Per i laureati in Psicologia secondo il vecchio ordinamento didattico, (previgente la riforma di cui al D.M. 509/99) e che hanno svolto un anno di tirocinio, fino alle sessioni di esame di stato di abilitazione professionale dell’anno 2010 (L.102 del 3/8/2009), le prove consistono in:

  1. una prova scritta vertente sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento;
  2. una prova pratica consistente nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo;
  3. una prova orale consistente in un colloquio individuale riguardante l’elaborato scritto nonché argomenti teorico – pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio professionale.

Per coloro che hanno conseguito la laurea specialistica afferente la classe 58/S (DM 509/99) ed hanno svolto e concluso il tirocinio annuale previsto dall’art. 52 del D.P.R. 5/06/2001 n. 328 e per coloro che hanno conseguito una laurea megistrale LM 51 (DM 170/04), le prove consistono in (DPR 328/01):

  1. una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
  2. una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell’assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
  3. una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
  4. una prova orale sugli argomenti delle prove scritte e su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Professione: Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Possono iscriversi coloro che hanno conseguito la laurea nella classe 34 (DM 509/99) e hanno svolto e concluso il tirocinio annuale previsto dall’art. 53 del D.P.R. 5/06/2001 n. 328; coloro che hanno conseguito la laurea nella classe L24 (DM 270/04) e hanno svolto un tirocinio semestrale post-lauream; i laureati afferenti la classe 58/S, i laureati secondo il vecchio ordinamento didattico in Psicologia, coloro che hanno conseguito la laurea magistrale LM-51 (DM 270/04).

Le prove consistono in: (DPR 328/01)

  1. una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
  2. una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
  3. una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all’interno di un progetto proposto dalla commissione;
  4. una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell’attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Per i laureati in Psicologia secondo il vecchio ordinamento didattico, (previgente la riforma di cui al D.M. 509/99) e che hanno svolto un anno di tirocinio, fino alle sessioni di esame di stato di abilitazione professionale dell’anno 2010 (L.102 del 3/8/2009), le prove consistono in:

  1.  una prova scritta vertente sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento;
  2. una prova pratica consistente nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo;
  3. una prova orale consistente in un colloquio individuale riguardante l’elaborato scritto nonché argomenti teorico – pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio professionale.

Per coloro che hanno conseguito la laurea specialistica afferente la classe 58/S (DM 509/99) ed hanno svolto e concluso il tirocinio annuale previsto dall’art. 52 del D.P.R. 5/06/2001 n. 328 e per coloro che hanno conseguito una laurea megistrale LM 51 (DM 170/04), le prove consistono in (DPR 328/01):

  1. una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
  2. una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell’assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
  3.  una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
  4. una prova orale sugli argomenti delle prove scritte e su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Professione: Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Possono iscriversi coloro che hanno conseguito la laurea nella classe 34 (DM 509/99) e hanno svolto e concluso il tirocinio annuale previsto dall’art. 53 del D.P.R. 5/06/2001 n. 328; coloro che hanno conseguito la laurea nella classe L24 (DM 270/04) e hanno svolto un tirocinio semestrale post-lauream; i laureati afferenti la classe 58/S, i laureati secondo il vecchio ordinamento didattico in Psicologia, coloro che hanno conseguito la laurea magistrale LM-51 (DM 270/04).

Le prove consistono in: (DPR 328/01)

  1. una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
  2. una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
  3. una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all’interno di un progetto proposto dalla commissione;
  4. una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell’attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Ultimo aggiornamento

16 Gennaio 2024, 13:01