Responsabilità civile verso terzi e professionale: verifica la tua copertura assicurativa
L’Ordine degli Psicologi della Regione Campania ricorda che chi esercita la professione assumendo direttamente incarichi da pazienti o clienti è tenuto a dotarsi di un’𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, a copertura dei danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio dell’attività.
Si tratta di un 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲, previsto dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012, la cui violazione costituisce illecito disciplinare. Il professionista deve inoltre comunicare al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni successiva variazione.
Il D.M. 232/2023, attuativo della Legge Gelli-Bianco, ha stabilito i requisiti minimi delle polizze in ambito sanitario, con termine ordinario di adeguamento dei contratti fissato al 16 marzo 2026. È quindi importante verificare che la propria copertura, nuova o già in essere, sia conforme alla normativa vigente e adeguata all’attività svolta.
𝗧𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 segnaliamo anche le convenzioni assicurative offerte da 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗜 – Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani, associazione senza fini di lucro nata nel 1995 su iniziativa di alcuni presidenti degli Ordini regionali appartenenti al primo Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, con lo scopo di offrire tutele assicurative alla categoria.
Informazioni sulle convenzioni e sulle condizioni di adesione sono disponibili sul sito www.cassamutuapsicologi.it.
Resta libera la scelta della soluzione assicurativa. In caso di dubbi, è utile chiedere all’assicuratore o al broker conferma scritta della conformità della polizza al D.M. 232/2023 e dell’adeguatezza della copertura alla propria attività.
Ultimo aggiornamento
21 Ottobre 2026, 17:58
OPRC – Ordine Psicologi Regione Campania